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STRALCIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI e DEFINIZIONE AGEVOLATA


Il saldo e stralcio delle cartelle introdotto dalla Legge di bilancio 2023 è una misura che consente alle persone con problemi economici di fare “pace” con il fisco, pagando una quota ridotta.

I punti chiave della legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi 231 e ss. della Legge n. 197/2022) sono:

  • Rottamazione quater cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, con pagamento della sola quota capitale;

  • Presentazione della domanda entro il 30 aprile 2023;

  • Pagamento in unica soluzione o in massimo 18 rate, entro il 31 luglio 2023.


Che lo si chiami stralcio delle cartelle o condono sulle cartelle esattoriali, di fatto si tratta della c.d. “Rottamazione quater” , che prevede due ipotesi: lo stralcio delle cartelle esattoriali e la definizione agevolata; vediamole di seguito.

STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

Lo stralcio delle cartelle esattoriali prevede l’annullamento dei debiti fino a 1000€ contratti dal 2000 al 2015 verso le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali. (attenzione gli enti creditori diversi da quelli menzionati possono decidere di non aderire allo stralcio).

Per quanto riguarda i debiti verso gli altri istituti creditori, lo stralcio si applica solo alle sanzioni e agli interessi, mentre per i debiti per le violazioni del codice della strada e per le altre sanzioni amministrative unicamente agli interessi.

Lo stralcio sarà effettivo a partire dal 31/03/2023; fino a quella data la riscossione dei debiti rientranti nello stralcio è sospesa. Non rientrano nello stralcio i seguenti debiti:

  • Derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE

  • Derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti

  • Derivanti da provvedimenti e sentenze penali

  • Relativi alle risorse proprie tradizionali dell’UE e all’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa al momento dell’importazione.

Il contribuente non dovrà fare nulla per aderire allo stralcio, in quanto l’annullamento è automatico.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata prevede la possibilità di estinguere i debiti contratti dal 01/01/2000 al 30/06/2022 senza pagare gli interessi, l’aggio e le sanzioni a essi relativi.

Non rientrano nella definizione agevolata:

  • I carichi relativi a:

    • Somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

    • Crediti derivanti da condanne della Corte dei conti;

    • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

    • Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.

  • Le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA)

Per aderire alla definizione agevolata è necessario inviare una domanda di adesione in via telematica entro il 30/04/2023, seguendo la procedura riportata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Il pagamento può avvenire:

  • In un’unica soluzione, entro il 31/07/2023

  • Con un massimo di 18 rate spalmate in 5 anni.

Le prime due rate saranno del 10% del totale dovuto, mentre l’importo delle restanti rate sarà sempre costante. Il pagamento della prima rata andrà effettuato il 31 luglio mentre quello della seconda il 30 novembre.

Se si sceglie il pagamento a rate, è importante calcolare anticipatamente l’importo delle prime due rate, in modo da arrivare al giorno del pagamento disponendo della somma da versare. Infatti, per chi avesse dei debiti molto elevati, non è detto che aderire alla definizione agevolata sia conveniente, in quanto gli importi delle prime due rate potrebbero risultare molto gravosi. In più, se il pagamento risultasse insufficiente, omesso o tardivo, la rottamazione decade e l’importo versato, se presente, verrà considerato come un acconto sul debito dovuto.

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