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SOGLIA CONTANTE- REGOLE ECCEZIONI –SANZIONI

Con la nuova legge di bilancio il tetto al trasferimento di denaro contante, sia per le persone fisiche sia giuridiche, è stato innalzato a 5.000,00 euro.

Sono vietati trasferimenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati e la cui somma supera i 4.999,99 euro. Oltre tale limite è vietato l’utilizzo di denaro in contante per i pagamenti, ed è necessario quindi utilizzare un metodo tracciabile.

Il superamento del limite all’uso del contante comporta sanzioni, sia per il venditore sia per l’acquirente, che vanno da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 15.000,00 euro, in base all’ammontare della somma.

Per quanto riguarda le rimesse in denaro, il limite è di 999,99 euro, mentre per le attività di compro oro è di 500,00 euro.

Il limite per l’utilizzo dei contanti per i turisti stranieri che effettuano acquisti di beni o servizi in Italia sale a 15.000,00 euro.

Devono però essere effettuati:

- Da stranieri presso esercenti il commercio al minuto o agenzie di viaggi/turistiche precisamente per:

- Commercianti al minuto autorizzati a effettuare cessioni di beni;

- Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande;

- Prestazioni di trasporto;

- Prestazioni di servizi;

- Prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;

- Le agenzie turistiche che organizzano escursioni, visite a città, giri turistici e simili;

Le imprese che intendono aderire a tale disciplina devono comunicarlo preventivamente all’ADE, in modo telematico, utilizzando l’apposito modello.

Esse devono anche:

- Acquisire la fotocopia del passaporto del cliente e un’autocertificazione attestante il fatto che egli:

a) Non sia italiano/cittadino comunitario/di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo;

b) Non risieda in Italia:

c) Depositare sul proprio c/c, il primo giorno feriale seguente l’operazione, le somme incassate e consegnare al cliente la copia della ricevuta della comunicazione inviata all’ADE;

Permane comunque l’obbligo di accettare pagamenti con carte; coloro che non li rifiutano, infatti, vengono sanzionati con una sanzione di 30,00 euro alla quale si aggiunge il 4% della somma della transazione.

Il legislatore, non ha previsto dei limiti nel versamento o nel prelievo di contanti dal proprio conto corrente, potrebbero però essere richieste spiegazioni aggiuntive sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo, nel caso in cui il soggetto sia a rischio riciclaggio.


Si ricorda infine che le nuove regole del contante non valgono per quelle spese mediche e sanitarie che danno diritto a uno sconto IRPEF del 19 per cento.

E’ necessario quindi che siano tracciabili anche i seguenti pagamenti per spese:

· Mediche

· Funebri

· Assicurazioni rischio morte

· Addetti all’assistenza personale, per le persone non autosufficienti

· Veterinarie

· Interessi passivi sui mutui per la prima casa

· Intermediazione immobiliare per abitazione principale

· Istruzione

· Erogazioni liberali

· Sportive

· Affitti da parte di studenti universitari

· Abbonamenti per il trasporto pubblico


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