SOGLIA CONTANTE- REGOLE ECCEZIONI –SANZIONI
Con la nuova legge di bilancio il tetto al trasferimento di denaro contante, sia per le persone fisiche sia giuridiche, è stato innalzato a 5.000,00 euro.
Sono vietati trasferimenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati e la cui somma supera i 4.999,99 euro. Oltre tale limite è vietato l’utilizzo di denaro in contante per i pagamenti, ed è necessario quindi utilizzare un metodo tracciabile.
Il superamento del limite all’uso del contante comporta sanzioni, sia per il venditore sia per l’acquirente, che vanno da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 15.000,00 euro, in base all’ammontare della somma.
Per quanto riguarda le rimesse in denaro, il limite è di 999,99 euro, mentre per le attività di compro oro è di 500,00 euro.
Il limite per l’utilizzo dei contanti per i turisti stranieri che effettuano acquisti di beni o servizi in Italia sale a 15.000,00 euro.
Devono però essere effettuati:
- Da stranieri presso esercenti il commercio al minuto o agenzie di viaggi/turistiche precisamente per:
- Commercianti al minuto autorizzati a effettuare cessioni di beni;
- Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande;
- Prestazioni di trasporto;
- Prestazioni di servizi;
- Prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
- Le agenzie turistiche che organizzano escursioni, visite a città, giri turistici e simili;
Le imprese che intendono aderire a tale disciplina devono comunicarlo preventivamente all’ADE, in modo telematico, utilizzando l’apposito modello.
Esse devono anche:
- Acquisire la fotocopia del passaporto del cliente e un’autocertificazione attestante il fatto che egli:
a) Non sia italiano/cittadino comunitario/di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo;
b) Non risieda in Italia:
c) Depositare sul proprio c/c, il primo giorno feriale seguente l’operazione, le somme incassate e consegnare al cliente la copia della ricevuta della comunicazione inviata all’ADE;
Permane comunque l’obbligo di accettare pagamenti con carte; coloro che non li rifiutano, infatti, vengono sanzionati con una sanzione di 30,00 euro alla quale si aggiunge il 4% della somma della transazione.
Il legislatore, non ha previsto dei limiti nel versamento o nel prelievo di contanti dal proprio conto corrente, potrebbero però essere richieste spiegazioni aggiuntive sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo, nel caso in cui il soggetto sia a rischio riciclaggio.
Si ricorda infine che le nuove regole del contante non valgono per quelle spese mediche e sanitarie che danno diritto a uno sconto IRPEF del 19 per cento.
E’ necessario quindi che siano tracciabili anche i seguenti pagamenti per spese:
· Mediche
· Funebri
· Assicurazioni rischio morte
· Addetti all’assistenza personale, per le persone non autosufficienti
· Veterinarie
· Interessi passivi sui mutui per la prima casa
· Intermediazione immobiliare per abitazione principale
· Istruzione
· Erogazioni liberali
· Sportive
· Affitti da parte di studenti universitari
· Abbonamenti per il trasporto pubblico
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