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SI PUO’ LAVORARE PERCEPENDO LA NASPI?




La pandemia e i suoi effetti sull’economia hanno inciso notevolmente sull’occupazione. Numerosi contratti a tempo determinato sono scaduti e diverse aziende non hanno avuto la possibilità di rinnovarli.

La perdita del lavoro ha messo in serie difficoltà economica il lavoratore e la sua famiglia, il quale non potrà fare altro che richiedere la NASpI.

Già dal 2015, al fine di di sostenere economicamente, il disoccupato nel periodo necessario a reperire una nuova occupazione, il nostro Governo istituisce con Decreto Legislativo n. 22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 06-03-2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015, un’indennità di disoccupazione mensile detta Naspi “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”, erogata dall’INPS ai lavoratori subordinati che appunto hanno perso involontariamente il lavoro.

La NASpI, serve quindi a sostenere il reddito del disoccupato fino a che non viene reperita una nuova occupazione.

Presupposto fondamentale per poter accedere alla tutela prevista in caso di disoccupazione involontaria è che la perdita di lavoro sia avvenuta contro la volontà del lavoratore.

Ne consegue che possono accedere alla NASpI solo i lavoratori che sono stati licenziati e non coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa oppure risoluzione consensuale del rapporto di lavoro determinata dal rifiuto del trasferimento in una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore.

Come abbiamo visto, l’indennità di disoccupazione, spetta ai cittadini che si trovano in stato di disoccupazione involontaria in seguito alla rescissione del contratto di lavoratore dipendente. Gli stessi per richiederla devono avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni e almeno 30 giorni di lavoro nell’anno precedente.

La Naspi può essere erogata per un periodo massimo di 24 mesi ed il sussidio non può superare i 1.335,40 euro lordi al mese:

1) Per i primi 4 mesi del sussidio, i beneficiari ricevono un assegno pari al 75% dello stipendio fino ai 1.195 euro al mese, e il 25% della somma in eccesso se lo stipendio era superiore a tale soglia;

2) Dal quinto mese in poi, il sussidio si riduce del 3% per ogni mensilità;

La domanda per percepire l’indennità di disoccupazione, va presentata all’INPS, per via telematica utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o chiedendo supporto agli Enti di Patronato entro 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro

Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata.

La discriminante in genere è il reddito ( unica eccezione, un rapporto di lavoro subordinato a termine entro i sei mesi, caso in cui la NASPI è sospesa per il periodo corrispondente e poi riprende con trattamento pieno), ma si può lavorare seguendo delle regole a seconda della tipologia di attività:

- Comunicare all’Inps la firma del nuovo contratto entro un mese.

- Il datore di lavoro deve essere diverso da quello con cui si è interrotto il contratto precedente.

- l’attività svolta in forma autonoma genera un reddito annuo pari o inferiore a euro 4.800 e obbligo di autodichiarare all’INPS il reddito ricavato entro il 31 marzo dell’anno successivo, altrimenti il beneficio decade;

- l’attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato genera un reddito annuo pari o inferiore a euro 8.000.

In ogni caso per chi è impegnato lavorativamente, la NASpI continuerà ad essere erogata ma l’importo sarà molto più basso perché viene ridotto dell’80% del reddito di lavoro .

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