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Si possono detrarre le spese legali?


Hai raggiunto un accordo per chiudere un contenzioso legale con un cliente e/o fornitore e vuoi sapere se le spese legali si possono detrarre....... Ti basta leggere l’articolo.

Il titolare di un’azienda o professionista, si chiede spesso cosa può portare in detrazione nella sua attività, e tra i dubbi più comuni, c’è proprio quello che riguarda la detraibilità delle spese legali:

Come devo far risultare fiscalmente questo spesa? Che tipo di documento deve comprovarlo? Basta l'accordo scritto dal legale e firmato dalle parti? ecc..

La norma generale (art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), stabilisce che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Nella previsione normativa è precisato che i compensi possono essere percepiti (restando quindi fermo il principio di cassa) "in denaro o in natura". Idem per quanto riguarda le spese, le quali devono essere sostenute "nell'esercizio dell'arte o della professione" la loro deducibilità è subordinata al fatto che le stesse siano sostenute per la produzione dei compensi nel periodo di imposta. Dalla formulazione legislativa emerge che la determinazione del reddito di lavoro autonomo deve avvenire sulla base del cosiddetto "principio di cassa", in luogo del criterio d'imputazione per competenza dei ricavi e dei costi, tipico delle attività di impresa- cassa, con R.M. n. 8/1623 del 22 gennaio 1981.

Quindi riepilogando, le spese sostenute nell’esercizio dell’arte o delle professione sono deducibili: - purché effettivamente sostenute nel periodo d'imposta; - purché inerenti all'esercizio dell'arte o della professione; - purché debitamente documentate; In conclusione, le spese legali sostenute dal contribuente per il pagamento di prestazioni appunto legali sono deducibili solo a prestazione ultimata, ovvero quanto l’attività dell’avvocato sia termina per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, nella sentenza 26 settembre 2019, n. 24003 .

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