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SCADENZA DEFINIZIONE AGEVOLATA - DIFFERIMENTO CARTELLE PAGAMENTO AL 30 GIUGNO 2021


E' stata differita la scadenza “finale” al 30 giugno 2021, dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Sono alcune delle novità introdotte dal DECRETO SOSTEGNI BIS DL n.73/2021 – Gazzetta Ufficiale n.123 del 25 maggio 2021

Tra le misure previste troviamo:

- Il nuovo termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione al 30 giugno 2021;

- Sospensione fino al 30 giugno 2021 dei pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;

- Sospese fino al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro.

- Definizione agevolata: differito al 31 luglio 2021 il termine per il pagamento delle rate 2020 riguardanti la “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020 e le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

- Definizione agevolata: differito al 30 novembre 2021 il termine per il pagamento delle rate 2021, inerenti la “Rottamazione-ter” e la “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Inoltre il Decreto Sostegni ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

I beneficiari dell'agevolazione sono:

1) persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

2) soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegno”.


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