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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




Ultimamente si parla spesso della riforma del terzo settore, ma in molti si chiedono a cosa serve e soprattutto cos’è?


Il Codice per terzo settore intende il complesso di enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di produzione e scambio di beni e servizi.

Con la “Riforma del Terzo settore” si indica il complesso di norme che ha ridisciplinato il Terzo settore, l’impresa sociale e il servizio civile universale.

Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l’avvio della riforma che lo interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento.

Ad oggi, l’intervento legislativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 106/2016.


Per costituire e aprire un ente del Terzo settore è necessario:

  • Determinare lo scopo dell’associazione e la sua attività specifica

  • Preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell’associazione. È necessario richiedere l’attribuzione del codice fiscale e pagare la tassa di registro.

  • Recarsi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’associazione

  • Chiedere l’iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Sono considerati enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociale, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni e associazioni riconosciute e non riconosciute.


Il codice del Terzo settore è composto da 104 articoli non ancora tutti approvati, che dettano disposizioni in materia di organizzazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza.


Gli enti del terzo settore dovranno pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, al fine di valutare l’impatto sociale delle attività svolte.


Una data fondamentale, che sancisce l’effettiva attuazione della riforma del Terzo settore, è il 23 novembre 2021, la data di avvio del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che semplificherà la procedura di acquisto della personalità giuridica.

Da quel momento inizierà il processo di trasferimento di organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali, provinciali o nazionali.

L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per gli enti che vogliono usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo settore (CTS).

Le organizzazioni non profit, al riguardo, possono seguire diverse strade.

La prima, continuare così e non iscriversi al RUNTS, ciò significa rinunciare a diverse agevolazioni fiscali, in materia di raccolta fondi, rapporti con la Pubblica Amministrazione e probabilmente anche al 5x1000, ma anche evitare determinati obblighi e passaggi burocratici.

Oppure, diventare ente del Terzo settore senza richiedere ulteriori qualifiche. Adeguando il proprio statuto potranno godere di diversi benefici e vantaggi, seppur più limitati rispetto ad OdV, APS o imprese sociali.


Di specifico interesse per il Terzo settore è l’istituzione del “social bonus”, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore, che sostengono il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità. E ancora si segnala l’intervento del Codice sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore.

Il codice inoltre prevede:

- La revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali, con introduzione di un nuovo regime tributario che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa.

- Agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti.

- Regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line

- Disposizioni per il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

- Disciplina del Fondo per il finanziamento di progetti e attività promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice contempla anche la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale.

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