LA LOMBARDIA DIVENTA ZONA GIALLA - COME SPOSTARSI?
Com'è ormai noto il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, individua delle aree per le quali sono previste specifiche misure restrittive.
La Regione Lombardia da inizio novembre stata ‘catalogata' zona rossa, per fortuna, le soglie di contagio si sono abbassate e dal 13 dicembre la Lombardia sarà in zona gialla, ci sarà un allentamento di divieti e restrizioni.
Le norme per le festività, tuttavia, come stabilito dal Dpcm, saranno diverse dal 21 dicembre al 6 gennaio - e il 25-26 dicembre e il 1° gennaio diverranno più severe.
Non è facile “districarsi” tra i vari DPCM, c’è molta confusione su cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare sia a Milano che nella Regione durante le feste natalizie e la paura di multe salate incombe su ognuno di noi, riportiamo quindi alcuni esempi:
1) Spostamenti
Sarà consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento, ma dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In ogni caso, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione. Per i volontari della protezione civile e/o croce rossa non si applica nessun divieto.
2) Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è consentito liberamente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione.
3) Spostamenti per visite ai figli separato/divorziato
Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Inoltre è possibile accompagnare i figli dai nonni (anche se è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone).
4) Visita alle persone detenute in carcere
E’ possibile far visita in orari compresi tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Per le persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa.
5) Assistenza ad un parente o un amico non autosufficienti
E’ possibile spostarsi per assistere un parente o amico e non sono previsti limiti orari.
6) Divieto di spostarsi per chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento.
Divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento e/o quarantena. E’ consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico
7) Fare la spesa e/o acquistare beni diversi da quelli alimentari in un comune diverso da quello in cui si dimora
Sarà possibile spostarsi purché entrambi i Comuni si trovino nell’area gialla.
8) Seconda casa
Si potrà andare nella seconda casa se si trova in zona gialla .Qualora si trovasse in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.)
9) Spostamenti per raggiungere luoghi di culto
Si potrà andare in chiesta nei limiti degli orari disposti dal DPCM cioè dalle 5 alle 22. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. 10) È consentito fare attività motoria- l’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito - utilizzare la bicicletta
E’ consentito effettuare attività motoria dalle 5 alle 22, salvo diverse disposizioni delle autorità locali, è svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto all’interno di parchi, ville e giardini pubblici ed aree gioco. È possibile inoltre utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e naturalmente per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni in ambito sportivo sono vietate nonchè tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. 11) Per i cittadini stranieri valgono le stesse limitazioni disposti dal DPCM
Le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero.
12) Ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione è consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. L’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure disposte dal DPCM.
13) Rimangono aperti i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio .
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Art. 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 novembre 2020.
14) Fiere prevalentemente di carattere commerciale
Sono vietate le manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale.
15) Uffici pubblici
Attualmente l’accesso agli uffici pubblici e sconsigliato, l’erogazione diretta dei servizi al pubblico sono garantite con modalità telematica, appuntamento telefonico o assistenza virtuale. Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali.
16) Musei e gli altri luoghi della cultura
Purtroppo i musei e altri luoghi di cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) rimarranno chiusi.
(qui cosa cambierà e le Faq).
Dott.ssa Iva Montorro
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