Sospensione mutui - doppia proroga
In questi mesi il nostro Governo a fronte dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta alla grave pandemia che ci ha colpito, ha predisposto ripetuti interventi economici volte a sostenere i contribuenti più danneggiati dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria ed economica.
Il Direttore Generale di Fipe-Confcommercio Roberto Calugi, già lo scorso gennaio (ed ancora la situazione economica non è cambiata), dipingeva un quadro cupo: “Ogni giorno riceviamo decine di chiamate da parte di ristoratori e imprenditori che lamentano ritardi nell’erogazione dei ristori promessi dal governo. Quelli di Natale non si sono ancora visti, ma in moltissimi casi non sono stati corrisposti nemmeno quelli di novembre”.
La situazione economia del nostro Paese non è delle migliori, non abbiamo una previsione di quando sarà possibile riaccendere i motori dell’economia. Il nostro Governo con il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto Decreto “Ristori” convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, ha introdotto una serie di disposizioni attraverso il quale, tenta di sostenere appunto i vari settori economici più colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Tra i vari provvedimenti: lo slittamento del termine della moratoria per la sospensione delle rate dei mutui.
Il decreto ha previsto una doppia proroga relativamente al Fondo Gasparrini, (Finanziaria del 2008 Legge 244 del 24 dicembre 2007) gestito dalla Consap, alla quale posso accedere quella parte di categorie di lavoratori maggiormente colpite dalle restrizioni conseguenti al diffondersi del coronavirus. Il Fondo, dietro presentazione della richiesta della sospensione del mutuo, si occupa del pagamento degli interessi sul debito residuo durante il periodo di sospensione. La sospensione del pagamento del mutuo consente di bloccare i versamenti delle rate nella misura della quota capitale e del 50% degli interessi.
Secondo quanto previsto dal DL n. 23/2020, la sospensione era possibile fino a nove mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto termine il 9 gennaio scorso, con il nuovo emendamento estende il termine consentito da 9 a 24 mesi. Per i mutui fino a 250.000 euro, però la sospensione è garantita solo in caso di un periodo particolare di difficoltà e per non più di due volte.
In ogni caso, non si può usufruire della sospensione del mutuo per:
1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, (per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso);
2. beneficio di agevolazioni pubbliche;
3. stipula assicurazione “mutui” a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione;
In sintesi: la richiesta di proroga va presentata direttamente alla banca, mediante il modulo allegato e/o scaricabile dal sito consap.
Oltre al modulo compilato, è necessario allegare la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti. Una volta inviata la domanda alla società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la risposta arriverà entro 15 giorni. In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi
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