Eredità in presenza di debiti da parte del de cuius - cosa fare?
In ambito di successione spesso ci si trova di fronte alla possibilità di valutare se accettare o rifiutare (tramite rinuncia), l’eredità.
Ma come si acquista la qualità di erede?
La qualità di erede si acquista, di regola, volontariamente mediante l’accettazione, i cui effetti retroagiscono, in virtù di una funzione giuridica, nel momento in cui si è aperta la successione
La rinuncia, deve essere frutto di una scelta libera da condizioni e gratuita a favore di tutti gli eredi chiamati all’eredità, disciplinata dall’art. 519 c.c., la rinuncia è l'atto con il quale i chiamati all'eredità dichiarino di non volerla accettare.
La rinuncia all’eredità, a differenza dell'accettazione, non può avvenire tacitamente, la mancata accettazione del chiamato, infatti, non può qualificarsi come rinuncia.
Il chiamato all’eredità ha a disposizione 10 anni, dal momento dell’apertura della successione, per procedere all’accettazione dell’eredità, oltre tale termine, il suo diritto (art. 480 c.c.), si prescrive.
Sebbene, l'erede che rinuncia all'eredità non soggiace a particolari requisiti di forma, va comunque tenuto conto che la ”rinuncia“, non deve prevedere: condizioni - termini -limitazioni , in quanto la legge prevede la nullità della rinuncia parziale, condizionata e/o termine.
La rinuncia è un atto privo di contenuto patrimoniale (sconta l’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 circ. 44/E/2011 ADE), deve essere redatta da un Notaio o da un Cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e deve essere poi inserita nel registro delle successioni. Sentenza n.2820 del 11/02/2005 Corte di Cassazione.
Ai fini fiscali, la rinuncia all’eredità, validamente operata, non comporta effetti traslativi in quanto con essa si impedisce che si realizzi il trasferimento dei beni e diritti ereditari nel proprio patrimonio.
La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, nel senso che una volta redatto e registrato l’atto di rinuncia, il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Va sottolineato che con la rinuncia, l’erede non perde definitivamente il diritto di accettare, egli nei termine dei 10 anni, potrà esercitarlo a condizione che nel frattempo altri eredi “accettando”, non abbiano preso il suo posto, art. 524 cod. civ.
I motivi che possono indurre a rinunciare ad una eredità sono tanti, un esempio molto pratico riguardano possibili debiti del defunto, i quali superano i crediti.
Rinunciando è possibile far cessare gli effetti verificatesi nei confronti del “futuro erede” a seguito dell’apertura della successione. Per questo motivo gli eventuali creditori del defunto non potranno rivalersi su di lui per il pagamento dei debiti ereditari.
Ove la rinuncia all’eredità pregiudichi i diritti dei creditori, quest’ultimi potranno impugnarla entro 5 anni decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia art. 524 c.c., e tramite il Tribunale obbligare il chiamante ad accettare l’eredità in nome e luogo del debitore ma con il limitato effetto di potersi soddisfare solo sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito, mentre il rinunciante non acquista la qualità di erede.
Dott.ssa Iva Montorro
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