CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza Covid-19, ha promosso un contributo a fondo perduto perequativo previsto dal decreto Sostegni bis.
Possono richiedere il contributo a fondo perduto perequativo:
1. I titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione;
2. I soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
3. Che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021;
4. I ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
5. È necessaria presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021.
Il contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019.
Attualmente i requisiti necessari sono:
a) Una percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo,
b) Determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo.
Il MEF, con decreto attuativo, renderà disponibili le percentuali dopo il 30 settembre 2021, confermando o aumentando le clausole per poter accedere al contributo.
L’importo spettante sarà calcolato al netto dei contributi a fondo perduto per Covid-19 eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate.
L’importo del contributo non potrà essere superiore a 150 mila euro.
Il contributo perequativo, al pari degli altri contributi emergenziali, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa
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