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CONTRIBUTO FONDO PERDUTO CENTRI STORICI - VIA ALLE DOMANDE A DECORRERE DAL 18 NOVEMBRE 2020


Nel Decreto di agosto è stato previsto con l’art. 59, comma 1, un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, ovvero per le attività economiche e commerciali colpite dal calo del turismo estero svolte nei centri storici (Comuni).

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019 (per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il beneficio spetta anche in assenza della citata condizione).

Esso è calcolato applicando le seguenti percentuali:

- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;

- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;

- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro;

- In assenza delle su citate condizioni è comunque, previsto un contributo minimo di 1.000 euro (per le persone fisiche) e di 2.000 euro (per quelle giuridiche).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 12 novembre il provvedimento con le istruzioni e il modulo da compilare ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-12-novembre-2020 ).

La richiesta potrà essere presentata, a decorrere da mercoledì 18 novembre 2020, in modalità elettronica esclusivamente sul sito dell’ADE, area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” eseguendo l’accesso con le credenziali personali o attraverso un intermediario abilitato. Il termine ultimo per l’invio delle istanze è stabilito al 14 gennaio 2021.

I Comuni interessati sono: Agrigento – Bari- Bologna- Bolzano- Bergamo- Como- Cagliari- Catania- Firenze- Genova- La Spezia- Lucca- Matera- Milano- Napoli- Padova- Palermo - Pisa- Rimini- Roma- Ravenna- Ragusa- Siracusa- Siena- Torino Urbino- Venezia- Verbania e Verona.

Una volta presa in carico la domanda, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accoglimento o la non spettanza del contributo in base alla presenza o meno dei requisiti previsti dal decreto. Nel caso l’esito fosse positivo Il contributo, verrà erogato direttamente sul conto corrente del richiedente. In caso di errore è possibile inviare una nuova istanza in sostituzione della domanda precedentemente trasmessa sempre nel periodo tra il 18 novembre 2020 e il 14 gennaio 2021 che sostituisce tutte quelle

precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, la quale può essere trasmessa anche oltre la scadenza del 14 gennaio 2021 e può essere presentata da un intermediario abilitato.

Si ricorda infine che il predetto contributo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto per la ristorazione di cui all’art. 58 del Decreto di agosto. Non sono, inoltre, ammessi coloro che hanno iniziato attività dal 1° luglio 2020.

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