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FATTURAZIONE ELETTRONICA- nuovi codici dal 1° ottobre 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato con provvedimento del 28 febbraio 2020 le nuove specifiche tecniche sulla fattura elettronica che prevedono nuove tipologie di documenti.

In particolare dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà soltanto documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo tracciato xml, sarà possibile evitare la compilazione dell’esterometro per le fatture passive ricevute (da soggetti non residenti e/o stabiliti nel territorio dello Stato), in formato cartaceo e integrate elettronicamente mediante l’utilizzo delle nuove tipologia di documenti.

Resta inteso, che qualora il contribuente, all'atto della ricezione delle fatture passive cartacee da soggetti UE e/o extra-UE, dovesse scegliere di procedere all'integrazione delle stesse secondo il metodo tradizionale (autofattura in formato cartaceo per servizi ricevuti da soggetti extra- UE e integrazione cartacea della fattura ricevuta da fornitore UE- circolari n. 13/E/2018 e n. 14/E/2019 Agenzia delle Entrate), questi resterebbe obbligato alla trasmissione dell’esterometro.


Quindi dal 1° ottobre 2020, si dovranno utilizzare nuovi codici operazione:


  • Il codice TD20 dovrà essere utilizzato solo l’emissione dell’autofattura spia;

  • il codice TD16, dovrà essere indicato nel campo “Tipo documento” nelle ipotesi di reverse charge “interno”;

  • il codice TD17 dovrà essere utilizzato nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;

  • il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.

Sono stati ampliati anche i tipi di ritenuta, qui si seguito si riportano i codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche - RT02 Ritenuta persone giuridiche

  • RT03 Contributo INPS - RT04 Contributo ENASARCO

  • RT05 Contributo ENPAM - RT06 Altro contributo previdenziale

Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA .


  • Tracciato 1.5 – Tipo documento

  • Tracciato 1.6 – Tipo documento

  • TD01 Fattura

  • TD01 Fattura

  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura

  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura

  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella

  • Acconto/Anticipo su parcella

  • TD04 Nota di Credito

  • TD04 Nota di Credito

  • TD05 Nota di Debito

  • TD05 Nota di Debito

  • TD06 Parcella

  • TD06 Parcella

  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972

  • TD20 Autofattura

  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)

  • TD21 Autofattura per splafonamento

  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

  • TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

  • TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)

  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36D.P.R.n.633/1972)

  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Il codice N6 non rappresenta più tutte le operazioni soggette all’applicazione del reverse charge, ma si dovrà utilizzare il codice N6.4, nel caso di cessione di fabbricati o quello N6.3 per operazioni di subappalto nel settore edile.

Tracciato 1.5 – Codice natura

Tracciato 1.6 – Codice natura

N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972

N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972

N2 – operazioni non soggette ad IVA

– N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 – N2.2 non soggette – altri casi

N3 – operazioni non imponibili IVA

– N3.1 non imponibili – esportazioni – N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie – N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino – N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione – N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento – N3.6 – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 – operazioni esenti da IVA

N4 – operazioni esenti da IVA

N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura

N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) suddivise in: – N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero – N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro – N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile – N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati – N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari – N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici – N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi – N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico – N6.9 inversione contabile – altri casi

N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972).

N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972).




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