DECRETO RILANCIO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ( MA NON PER TUTTI)
Nel DECRETO RILANCIO, (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020), tra le tante misure a favore delle imprese colpite dall'emergenza covid-19, c’è anche l’erogazione di CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.
Tale misura “dovrebbe” colmare le criticità emerse in merito ai finanziamenti a tassi agevolati con garanzia dello Stato fino a 25mila euro, ma implementati in maniera non uniforme e dall'erogazione non puntuale.
C’è di buono che il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito o della base imponibile, quindi è esentasse.
Per ottenere il contributo a fondo perduto, bisogna presentare domanda all'Agenzia delle Entrate in modalità digitale, (anche tramite professionista abilitato), allegando l’autocertificazione di regolarità antimafia, dove si dichiara, di non essere sottoposti a misure di prevenzione che impediscono attività previste dall'articolo 67 dlgs 159/2011.
Le tempistiche di erogazione del contributo (una volta presentata la domanda), dovrebbero essere relativamente brevi, in quanto non è prevista un’istruttoria da parte del Fisco. A quel punto, il contributo verrà erogato tramite accredito diretto sul conto corrente bancario e/o postale del beneficiario.
Possono presentare la domanda tutti i soggetti “esercenti attività d’impresa - lavoro autonomo e di reddito agrario - titolari di partita IVA”, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il contributo a fondo perduto verrà erogato in base ad una percentuale fissata dal Decreto Rilancio:
- 20% per imprese e partite IVA che nell'intero 2019 ha registrato ricavi o compensi fino a 400mila euro;
- 15% per imprese e partite IVA che nell'intero 2019 ha registrato ricavi o compensi 2019 fra 400mila e 1 milione di euro;
- 10% per imprese e partite IVA che nell'intero 2019 ha registrato ricavi o compensi 2019 fra 1 e 5 milioni di euro;
Una volta ricavata la percentuale, essa dovrà essere applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Esempio : fatturato 2019 900mila euro - contributo a fondo perduto pari al 15% di 50mila euro, = contributo a fondo perduto euro 7mila 500.
Il contributo non spetta a chi ha cessato l’attività al 31 marzo 2020 . Inoltre, non possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto:
le partite IVA (sia appartenenti alle professioni ordinistiche, sia alle altre professioni);
collaboratori parasubordinati;
lavoratori dello spettacolo;
autonomi senza partita IVA con contratti occasionali, venditori a domicilio (articolo 19, dlgs 114/1998);
Enti pubblici e intermediari finanziari (tutti i soggetti compresi nell'articolo 162 bis del TUIR);
Tutti quelli che hanno beneficiato dell’indennità Covid-19 previste dagli articoli 27, 38 o 44 del dl 18/2020.
Attenzione, in seguito all'erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrare comunicherà i dati ricevuti alla Guardia di Finanza, che li riscontrerà con quelli in possesso dal Ministero dell’Interno. Se risultano irregolarità, cioè il contributo richiesto non spetta nella totalità o in parte, il fisco procederà al recupero applicando sanzioni ed interessi, con l’aggravante di incappare nell'accusa di indebita percezione e truffa ai danni dello Stato.
Il Decreto attualmente è in fase di conversione, con una serie di ratifiche che potrebbero snellire la prassi per la richiesta del contributo e introdurre nuove agevolazione per le imprese.