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IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE: COSA CAMBIA CON IL D.C. CURA ITALIA


In base a quanto stabilito dalla nuova disposizione introdotta dall'art. 26 del Decreto liquidità, (Decreto Legge n. 23 del 2020), non ci sarà nessuna sospensione, per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse.

L’avvio della fatturazione elettronica ha portato all'introduzione della nuova modalità di pagamento dell’imposta di bollo, al posto delle marche da bollo cartacee, il versamento si effettuerà attraverso il modello F24.

Ricordiamo che l’imposta di bollo di euro 2,00, si applica su tutti i documenti fiscali di importo superiore ai 77,47 euro che non sono assoggettate all’IVA.

Nello specifico, la marca da bollo deve essere applicata alle fatture:


  • Fuori campo IVA;

  • Escluse dalla base imponibile;

  • Esenti IVA;

  • Non imponibili;

  • Effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi o forfettario.


Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020, prevedeva che nel caso in cui gli importi dovuti non superassero la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture poteva essere assolto con due versamenti, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Il Decreto Liquidità sostituisce interamente le novità introdotte dal comma 1-bis, articolo 17, del Decreto legge n. 124/2019, apportando ulteriori cambiamenti sul fronte dei versamenti e delle scadenze fiscale delle prossime settimane e dei prossimi mesi.

Il nuovo Decreto Legge 2020, riduce il limite di importo per effetto del quale si potrà fruire della riduzione delle scadenze, fissandolo in 250 euro.

Premettendo che non cambia la periodicità di pagamento nel caso di importi superiori a 250 euro, le nuove scadenze per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2020 sono :


- Primo trimestre – meno di 250 euro scadenza posticipata al 20 luglio;

- Primo e secondo trimestre – meno di 250 euro scadenza 20 ottobre (per tutti coloro che, in tale data si troveranno con importo dovuto per il primo e secondo trimestre complessivamente inferiore a 250 euro);

- Terzo trimestre - scadenza 20 ottobre;

- Quarto trimestre - scadenza 20 gennaio;


L’ Agenzia delle Entrate, fornisce un valido aiuto per il calcolo dell’imposta di bollo, all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. , nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Ricordiamo che il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

  • mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,

  • oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.


I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42/E/2019, differenziati in relazione al trimestre di competenza, sono:

- 2521 I trimestre, - 2522 II trimestre, - 2523 III trimestre, - 2524 IV trimestre.


Sarà la stessa Agenzia delle Entrate, in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, a comunicare al contribuente, l’ammontare dell’imposta dovuta, sanzioni ed interessi.


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