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SANIFICAZIONE AMBIENTI-STRUMENTI DI LAVORO COVID-19 – CREDITO D’IMPOSTA

Per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sindacati e imprese hanno siglato, in accordo col Governo, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure” per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, c.d. Cura Italia, prevede tra le misure economiche, un credito d’imposta finalizzato alla sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro.


Gli obiettivi della misura introdotta con il Decreto Cura Italia sono:

  • incentivare la salubrità degli ambienti dove viene svolta l’attività;

  • aiutare con un credito d’imposta le imprese che, a causa dell’emergenza sanitaria, devono fare i conti con la riduzione del volume di affari;

  • garantire che gli ambienti lavorativi e gli strumenti utilizzati dai dipendenti siano costantemente oggetto di sanificazione al fine di contrastare il contagio del covid-19.

Potranno beneficiare del credito d'imposta, così come precisato dall’art. 64 del succitato decreto tutte le imprese (senza distinzione di settore di appartenenza o dimensione), nonché coloro che svolgono un’arte o una professione.

Il credito d’imposta è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 per un importo non superiore a 20.000 euro e fino all'esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro stanziati per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente.

In un contesto come quello che sta attraversando l’Italia, insieme al resto d’Europa, anche le imprese dovranno adeguarsi alle più recenti prescrizioni legislative.

Le politiche governative, hanno subito un drastico cambiamento e le aziende sono tenute a garantire la salubrità dei locali e degli strumenti di lavoro adeguandosi.

Le disposizioni applicative dell’agevolazione regolate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 182, mirano ad aiutare i datori di lavoro, i quali devono rendere sani gli ambienti di lavoro mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

La circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2020, chiarisce molti punti lasciati “ in ombra” dall'art. 64 del decreto legge n. 18 -2020, circa le misure in materia di accesso al credito, nonché interventi in materia di salute e lavoro e fornisce chiarimenti in merito al disposto art. 30 che stabilisce l’estensione del credito d’imposta alle spese per l’acquisto di dispositivi individuale come mascherine chirurgiche , Ffp2 - Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, disinfettanti, detergenti per le mani, tute di protezione e calzari e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza personale come ad esempio barriere e pannelli protettivi .


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