ABOLIZIONE TASI -2020
Novità in materia di tassazione sugli immobili nella Legge di Bilancio 2020, che, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile.
Più precisamente, a decorrere dal 2020, la TASI è abolita, resta invece l’IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili. Ad oggi la scadenza prevista per il versamento dell’acconto IMU è il 16 giugno, ma vista la direzione presa dal decreto Liquidità -che ha bloccato i versamenti di aprile e maggio, la nuova scadenza è il 30 giugno.
Le nuove regole dettati dai commi 738 a 783, hanno abolito l’imposta unica comunale, introdotta dalla legge di stabilità 2014, che era composto dall’Imu, dovuta dal possessore di fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso, aree fabbricabili e terreni agricoli; La Tasi, dovuta come tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore, sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso e la Tari cioè la tassa sui rifiuti, le cui regole sono rimaste invariate.
Le varie novità del ddl di Bilancio 2020, riscrivono le norme contenute nella manovra 2014 anche per le imprese.
E’ stata anticipata infatti di un anno, cioè al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (si tratta del 2022 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), l’introduzione della deducibilità integrale dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell’IMU dovuta sui beni strumentali.
E’ stata confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze, l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze è ora stabilita nella misura dello 0,5%, ma è stata data facoltà al Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Per quanto riguarda invece, l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), titolare di pensione nel Paese di residenza (sempre che l’appartamento non risultasse locato o dato in comodato d’uso) , non è stata riproposta la disposizione contenuta nella vecchia disciplina Imu, secondo la quale era considerato adibito ad abitazione principale
E’ diminuita la tassazione sui fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali è stabilita un’aliquota di base dello 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), l’aliquota di base sarà pari allo 0,1% negli anni 2020 e 2021, anche qui viene data facoltà ai Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. Dal 2022, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, saranno esenti dall’Imu.
In caso di vendita, donazione ecc. è stato specificato che il computo del mese di possesso, avverrà dal giorno in cui avviene il passaggio è conteggiato in capo all'acquirente, quindi quest’ultimo è chiamato a pagare l’intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore ( esempio l’atto viene stipulato il giorno 16 di un mese che ne ha 30).
La scadenza per la presentazione della dichiarazione è rimasta invariata cioè al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.