BONUS TV - CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI SMART TV E DECODER
Il “Bonus TV” è nato con lo scopo di agevolare i consumatori di fascia economica debole nel processo di adeguamento degli apparecchi televisivi a causa dello spostamento graduale delle frequenze utilizzate dalle reti televisivi previsto entro il mese di giugno 2022 .
Viene infatti liberata la frequenza attualmente utilizzata (destinata alle tecnologie G), con la conseguenza che gli apparecchi televisivi meno recenti, i quali non incorporano la nuova tecnologia richiesta per il digitale terrestre, dovranno essere sostituiti o integrati da decoder.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un calendario con le date in cui verrà effettuato lo switch-off del segnale (la fase terminale della transizione alla televisione digitale in cui avviene lo spegnimento della televisione analogica), diviso in Regione. Si parte da settembre 2021 e il processo si concluderà entro il 20 giugno 2022.
Con il Decreto Interministeriale del 18 ottobre 2019, ha trovato attuazione il c.d. “Bonus TV”, contributo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge. n.205/2017 art.1, comma 1039 lettera c), attraverso il quale i cittadini italiani possono utilizzare il Bonus TV per l’acquisto di un nuovo smart tv e decoder idonei alla ricezione dei programmi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/ HEVC).
Si tratta di un’agevolazione rivolta ai consumatori di fascia economica debole con indicatore ISEE fino a 20.000 euro, riconosciuta direttamente dal venditore per un importo massimo di euro 50, applicata sugli acquisti effettuati a partire dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022.
Per la fruizione del bonus il Decreto all’art. 2, ha tracciato un iter preciso che il venditore ed il consumatore sono tenuti a seguire.
L’utente finale al fine del riconoscimento del bonus è tenuto a farne esplicita richiesta al venditore prima dell’acquisto. Il consumatore deve essere in possesso dei una dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, da cui sia calcolato un indicatore ISEE non superiore a euro 20.000. Al momento dell’acquisto, il venditore dovrà far sottoscrivere all'acquirente una richiesta di riconoscimento del contributo, in cui saranno riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale di quest’ultimo, oltre ad un assunzione di responsabilità in cui dichiara che il valore ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a euro 20.000 e che i componenti dello stesso nucleo familiare non hanno già fruito del contributo.
Al fine dell’applicazione dello sconto il venditore deve trasmettere alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica del Ministero dello Sviluppo economico, attraverso il canale telematico preposto una comunicazione contenente i seguenti dati:
Dati del venditore stesso;
Estremi del documento d’identità acquirente allegando l’autocertificazione del possesso dei requisiti;
Dati identificativi del prodotto;
Ammontare dello sconto applicato;
Prezzo finale di vendita compreso di IVA;
Una volta trasmessa la comunicazione, il servizio telematico verificherà in ordine cronologico le istanze ricevute e le valuterà nel merito, esempio se l’utente finale non abbia già fruito del contributo ecc.
L’art. 3 del Decreto 18 ottobre 2019 stabilisce che il recupero dello sconto applicato all'utente finale da parte del Venditore avviene tramite credito d’imposta è potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il Modello F24 (dopo averlo dichiarato nella dichiarazione dei redditi), tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di cui la vendita non andasse a buon fine, il venditore deve comunicare l’annullamento dell’istanza attraverso gli stessi canali telematici