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COSA SIGNIFICA COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO


L’Associazione No Profit è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che si uniforma nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile (artt. 36 -42), vigente, alle norme del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi, alle regole dello statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. L’obiettivo primario dell’associazione senza fini di lucro e quello di avere una utilità sociale caratterizzata dalla solidarietà.

Per costituire un’associazione No Profit, occorre riunire un gruppo di persone animate dallo stesso intento, che creino attraverso un progetto comune, lo scopo e la mission dell’Associazione, essi saranno i Soci fondatori. Non è necessario un numero preciso di soci fondatori, si parte da due/tre persone (che rivestiranno per esempio la carica di presidente, vicepresidente e segretario), ma qualora ci si volesse iscrivere in apposti albi come:

  • ONG (Organizzazioni Non Governative)

  • OdV (Organizzazioni di Volontariato)

  • APS (Associazioni di Promozione Sociale)

  • ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

alcune Regioni richiedono almeno un minimo di cinque soci fondatori per accettare l’iscrizione, attenzione però, una volta aderito si è soggetti a specifiche discipline.

Le associazioni senza fini di lucro, spesso agiscono nel campo del volontariato, a scopo benefico, nell’ambito del sociale, dando il contributo a vario livello per promuovere la cultura e l’interesse generale, partecipando all’organizzazione di attività e manifestazioni culturali, aiutando dal punto di vista operativo e quali partner dell’evento, lo scopo non è ricavare un utile o un vantaggio dalle attività che svolgono, ma l’aspetto ‘umanitario’ delle stesse.

L’associazione senza fini di lucro è aperta, aderisce chi vuole e chi condivide il fine dei soci fondatori. L’adesione può essere gratuita, oppure si versa una piccola quota annuale, come contributo alle spese dell’associazione. Si deve essere ben consapevoli che entrando a far parte dell’associazione ci si arricchisce più umanamente che dal punto di vista remunerativo.

L’associazione non riconosciuta, può essere costituita con atto privato che sarà reso pubblico con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto (lo Statuto è il contratto con il quale i soci convengono informati in merito alle regole fondamentali sulla vita dell’ente, il suo funzionamento, l’ordinamento interno e gli scopi sociali), presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, detta registrazione serve per opponibilità ai terzi ed inoltre evita l’intervento del Notaio. Costo di registrazione di Atto Costitutivo e Statuto: Euro 200 (misura fissa) Marca da bollo: Euro 16,32 ogni 4 pagine o 100 righe, servirà qualche marca in più per la seconda copia rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

L’Associazione, potrà cominciare ad operare subito dopo la registrazione a seguito della quale si otterrà anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale si possono compiere gli atti come previsto da statuto.

A differenza di tutte le altre associazioni, dal 2016, possono ricevere il 2X1000 dell’Irpef, se rientrano nella lista stilata dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.

Lo statuto contiene lo scopo e l’organizzazione dell’associazione con le varie cariche e i relativi ‘rappresentanti’, solitamente sono organi dell’associazione :

- l’Assemblea dei soci, composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci può essere ordinaria o straordinaria a seconda dei temi da deliberare. Essa viene presieduta e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un\decimo dei soci.

- il Presidente, esso viene nominato ed eletto dall’assemblea dei soci, spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

- il Consiglio direttivo: composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;

b) adottare provvedimenti disciplinari;

c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;

d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;

f) approvare il programma dell’Associazione;

g) fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;

h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

l) determinare e deliberare i rimborsi delle spese a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.

Le riunioni del Consiglio direttivo, devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Può inoltre essere previsto anche un revisore dei conti e un collegio di probiviri.

Le attività devono rigorosamente essere organizzate non in forma di impresa, ma dai soci, a questi ultimi l’associazione, per finanziare le attività, può chiedere dei contributi che sono definiti finanziamenti istituzionali, per distinguerli da quelli commerciali. Tali entrate possono essere riscosse dall’associazione rilasciando una ricevuta non fiscale, su cui è inserito il codice fiscale dell’associazione e su di esse non è prevista alcuna imposta o tassazione di alcun genere.

Tra le varie attività, vi possono essere convegni, corsi, incontri di vario genere. Queste possono essere organizzate facilmente senza bisogno di partita iva e gli eventuali introiti non sono soggetti a tassazione. Tuttavia devono rimanere come ‘riserva’ a disposizione dell’associazione, per coprire eventuali spese future per altre attività e non da ripatire tra i soci.

A tale proposito sono ritenute attività non commerciali, e quindi non soggette a tassazione: le quote dei soci, altre donazioni ricevute dall’associazione, gli incassi di raccolte fondi saltuarie e occasionali effettuate in circostanze particolari (come feste, anniversari o ricorrenze); ma anche tutti gli introiti da finanziamenti di pubbliche amministrazioni, a seguito di convenzioni ad hoc stipulate a fini sociali e conformi alla mission dell’associazione, così come da tutte le attività organizzate per tali scopi. Nel caso in cui l’associazione svolgesse attività commerciali, esse sarebbero soggette a tassazione.

E’ fondamentale che i ricavi ottenuti da tali attività commerciali, non siano superiori a quelli conseguiti a seguito di attività istituzionale. È fatto divieto di distribuire, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge,

L’esercizio sociale dell’Associazione è annuale solitamente si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario, dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche (Modello EAS decreto-legge29 novembre 2008, n.185- circ. Agenzia Entrate n.12/e del 9 aprile 2009- circ. Agenzia Entrate n.45/e del 29 ottobre 2009), inoltre deve essere accompagnato da una relazione predisposta dal Consiglio direttivo, che illustra l’attività dell'associazione, gli eventi e le iniziative organizzate, dell'attività di volontariato e favore di bisognosi.

Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.



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