top of page

FATTURAZIONE ELETTRONICA COSA ACCADRA’ DAL 1° OTTOBRE


Le fatture immediate che si riferiscono ad operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre devono essere emesse al più tardi entro dodici - quindici per la fattura differita- giorni dall'effettuazione dell’operazione, superato tale termine si applicherà per intero la sanzione amministrativa prevista per l’omessa fatturazione.

È importante sottolineare che ai sensi dell’articolo 21 del decreto IVA, l’emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, coincide con la data in cui la fattura è consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente.

Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, sono state introdotte importanti novità per quel che riguarda i tempi per il rilascio della fattura il Decreto Legge n. 119/2018, ha stabilito che fino al 30 giugno 2019 era possibile emettere la fattura (ovvero trasmessa al SdI) entro il termine di liquidazione IVA senza l’applicazione di sanzioni.

Dopo i primi sei mesi di moratoria, la fatturazione elettronica è entrata in vigore a pieno regime ed a cambiare sono le sanzioni previste nel caso di tardiva emissione delle fatture elettroniche, cioè a partire dal 1° luglio i tempi per emettere una fattura elettronica sono diminuiti in 12 giorni. Il legislatore, applicando le regole comunitarie in merito al contenuto delle fatture e non intaccando i momenti di effettuazione dell’operazione e della relativa esigibilità IVA, ha previsto che la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale - entro le ore 24 del medesimo giorno - ma possa avvenire nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

Secondo le regole specifiche che riguardano la fattura elettronica e considerando che il SdI già registrerà la data in cui la fattura elettronica è trasmessa, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Riportiamo alcuni esempi. A fronte di una cessione effettuata in data 28 ottobre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 ottobre 2019);

  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 novembre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 ottobre 2019);

  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 ottobre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 novembre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 ottobre 2019).

A partire dal 1° luglio le sanzioni sulla fatturazione elettronica previste a regime cambiano in base alla violazione commessa: tipologia di violazione, riferimento normativo, sanzioni amministrative cioè:

- Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA- Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 da 250 a 2000 euro;

- Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata - Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro;

- Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge - Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 - Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.

La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori o addirittura omessa può determinare gravi conseguenza per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.

Le sanzioni da pagare possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso, l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

- 1/9 entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;

- 1/8 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;

- 1/7 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;

- 1/6 oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.


ESEMPIO PRATICO:

In data 29 agosto un utente trimestrale ha inviato nove fatture elettroniche con data 16/08. In quale sanzione incorre per tale tardività? .

Nell’ipotesi descritta è prevista l’applicazione della sanzione del 20%. Alla sanzione ridotta al 20% – 50 euro in luogo dei 250 di sanzione piena previsti dal D.Lgs. 471/97 -, si applica anche il ravvedimento operoso, che consente di pagare 1/9 del minimo per la regolarizzazione che avvenga entro 90 giorni. Si arriva così al calcolo di 5,56 euro a fattura. Il relativo codice tributo per il versamento in F24 è 1991 (interessi sul ravvedimento IVA).


A mio avviso il limite alla definizione di “ritardo” deve tuttavia essere valutato tenendo ben presente il disposto dell’articolo 6, comma 5.bis, del decreto legislativo 472/1997, secondo cui “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” . Infatti le sanzioni sono, contestabili ( seppur ridotte al 20%), quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.



Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page