COSTITUZIONE S.R.L. E S.R.L.SEMPLIFICATA: pro e contro
Quando si decide di avviare un’attività sono tante le decisioni da prendere.
L’idea di business è già a buon punto quindi bisogna individuare e analizzare tutte le possibili criticità connesse all’avvio di un’impresa e, più specificamente, alla forma giuridica che avrà la startup cioè ditta individuale o società di capitali.
Dal 2012 accanto alle tradizionali S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata) è stato introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire la S.R.L.S. (Società a Responsabilità Limitata Semplificata) con la finalità di dare nuovo slancio al settore imprenditoriale italiano con una forma societaria molto appetibile per i giovani che decidono di mettersi in proprio, con la possibilità di accedervi con capitali minimi e ridurre il rischio personale e patrimoniale al solo capitale sottoscritto. Inizialmente questo tipo di soluzione era riservata ai soli under 35, ma nel corso del tempo, subentrati alcuni cambiamenti, è stata offerta a tutti l’opportunità di optare per questa soluzione.
Entrambe le forme societarie sono a responsabilità limitata, presentano dei punti in comune con dei pro e dei contro, ma entrambe tutelano i soci che non dovranno rispondere con il proprio patrimonio personale dei debiti della società ma solo per quanto conferito personalmente a capitale sociale quindi a essere rischio sono solo gli investimenti fatti con la società.
Nel caso in cui si voglia costituire una Srl ordinaria, bisogna far riferimento all’articolo 2475 del codice civile, che nello statuto prevede una parte di “contenuto” obbligatorio, ma lascia libertà ai soci di decidere diversi aspetti inserendo i cosiddetti “patti parasociali” .
Per l’avvio di una Srl è necessario, un investimento minimo di 10mila euro. Si deve sottolineare che per una SRL non è previsto un tetto al capitale sociale però nel caso in cui si superino i 120.000 euro è obbligatorio nominare un collegio sindacale, poiché questa cifra è anche il capitale minimo necessario per costituire le società per Azioni comunque è consentito ai soci anche investire solo il 25% del capitale dichiarato.
La società a responsabilità limitata semplificata ha l’obbligo di essere costituita seguendo un modello preciso indicato dalla legge, DM n. 138/2012. Questo modello dev’essere seguito scrupolosamente e non si possono apportare modifiche.
Il capitale sociale ha un limite minimo di 1 euro, mentre il limite massimo vuole che l’investimento non superi i 9.999 euro; oltre il predetto limite si è obbligati a convertire la Srl semplificata in Srl ordinaria; Inoltre, i soci di una Srls possono essere solo persone fisiche
mentre i soci di una Srl ordinaria possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. La semplificata, inoltre, non ha il potere di decidere in nessun modo le regole dell’attività. Contrariamente, l’ordinaria, presenta molti meno vincoli. I soci, infatti, possono decidere in piena autonomia come meglio gestire la società come già ribadito.
Per quanto concerne lo statuto, la Srls viene costituita prendendo in considerazione uno statuto standard, quindi tendenzialmente non modificabile; mentre la Srl possono modificare lo statuto senza doversi rifare ad alcun vincolo
Dal punto di vista dei costi di costituzione, non ci sono molte differenze se non l’onorario del Notaio perché per costituire una società di capitali semplificata il Notaio per legge non può percepire onorario, utilizzando il modello standard predisposto dalle norme dovrà semplicemente controllare i requisiti dell’atto costitutivo e depositare l’atto presso il Registro delle Imprese quindi si sosterranno soli i costi di deposito.
Per i costi di gestione della S.R.L.Semplificata, sono previsti gli stessi costi e regole di gestione amministrativa-fiscale-contabile, come per la SRL ordinaria, da destinare a professionisti ( commercialista), in quanto la tenuta della contabilità è in regime ordinaria con la redazione del bilancio, gli altri costi annuali sono:
diritto annuale CCIAA
tassa di vidimazione libri sociali
deposito di bilancio
spesa per le consulenze