SCONTRINO ELETTRONICO SEMPLIFICAZIONE E/O COMPLICAZIONE…..
Con la Legge di Bilancio 2019 troviamo la novità dello scontrino elettronico, gli interessati a questo nuovo adempimento fiscale saranno i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, ovvero coloro che vendono al pubblico rilasciando lo scontrino fiscale o la ricevuta.
La normativa sugli scontrini elettronici è volta a completare il processo di certificazione fiscale avviato con l’introduzione della fatturazione elettronica tramite l’introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
Il 1° luglio 2019 si prevede l’inizio dell’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
Il 1° gennaio 2020 l’obbligo di scontrino elettronico verrà esteso a tutti i titolari di Partita IVA e sarà inoltre accompagnato dalla cosiddetta lotteria degli scontrini.
Esistono dei soggetti che non devono utilizzare lo scontrino elettronico.
Il 16 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto del MEF relativo ai soggetti esonerati dal nuovo adempimento, ed esonera nello specifico: tabaccai, giornalai, tassisti e altre categorie commerciali.
Inoltre, l'e-scontrino non riguarda coloro che offrono servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con bagagli. Infatti, il biglietto di trasporto funziona come certificazione fiscale. Questo vale anche per operazioni offerte a bordo delle navi da crociera, treni o aerei che presuppongono viaggi internazionali.
Esistono poi altre categorie escluse dall'obbligo di emissione dell'e-scontrino fino al 1° gennaio 2020. Parliamo di soggetti che offrono servizi marginali, i cui compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari del 2018. In questo caso basta rilasciare lo scontrino o la normale ricevuta. In questo gruppo, rientrano anche gli esercenti che gestiscono distributori di carburante. L'esonero riguarda la vendita di servizi che non riguardano cessione di benzina e gasolio. In poche parole, non rientrano nell'obbligo di scontrino elettronico i compensi e ricavi marginali di queste attività. Questi esoneri saranno però a tempo limitato: quello necessario al Ministero per stabilire tempi e modi di transizione da scontrino cartaceo a elettronico. Infine, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di esonerare le nuove attività commerciali, per le quali non è ancora disponibile il calcolo del fatturato conseguito, quindi è impossibile definire se sia superiore o inferiore ai 400.000 euro.
In vista dell’avvio dell’obbligo è necessario per gli operatori IVA dotarsi di registratori telematici, strumenti hardware e software attraverso cui effettuare la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi in modalità sicura e inalterabile.
Si ricorda che tali registratori telematici (RT) sono già stati definiti e regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.
Per rendere meno costoso l’avvio dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, nei confronti dei negozianti che acquisteranno nuovi registratori di cassa (o adegueranno quelli esistenti) è stato introdotto un CREDITO D’IMPOSTA pari al 50% della spesa sostenuta.
Le modalità di funzionamento del credito d’imposta sono disciplinate dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 49842 del 28 febbraio 2019, il quale ha previsto come:
- per l’utilizzo del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34, L. 388/2000;
- l’utilizzo del credito d’imposta è consentito, in compensazione orizzontale, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento informatico.
- il pagamento della fattura dovrà essere effettuato con modalità tracciabile ai sensi del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrante n.73203 del 4 aprile 2018, ecco l'elenco degli strumenti di pagamento tracciabili:
1) Assegno bancario e postale
2) Addebito diretto
3) Bonifico bancario o postale
4) Bollettino postale
5) Carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Per poter utilizzare il credito d’imposta in compensazione i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovranno essere contemporaneamente soddisfatti.
Il nuovo bonus per chi acquista un nuovo registratore di cassa darà diritto ad un credito d’imposta di massimo 250,00 euro;
chi invece adatterà il dispositivo già in negozio, riceverà un contributo non superiore a 50,00 euro.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese a cui fa riferimento la fattura rilasciata per l’acquisto o l’adattamento del registratore di cassa.