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CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Per incentivare gli investimenti lo sviluppo dell'industrializzazione delle imprese meridionali italiane, la legge di stabilità 2016 ha istituito un credito d'imposta a favore delle aziende.

Dal Mise parte la nuova procedura per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno da parte di aziende ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese che hanno intrapreso l’attività successivamente all’01/01/2016, residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi “macchinari, impianti e attrezzatura varia”, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come ad esempio la creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno impianto, stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati in precedentemente, oppure ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Al riguardo, è stato precisato che per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei suddetti territori, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa, quindi parliamo anche di un autonomo ramo d’azienda e/o un autonoma diramazione territoriale. Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati mediante acquisto da terzi, leasing, contratto di appalto e realizzazione di economia dall’1.1.2016 al 31.12.2019.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento:

  • per l’acquisto dei beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

  • per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano ultimate;

  • per gli investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del committente.

Restano esclusi dall'agevolazione del credito di imposta:

  • i beni immateriali, gli immobili e i veicoli.

  • i beni “merce” e i materiali di consumo.

  • Macchinari – impianti- attrezzatura varia di mera sostituzione;

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

A tali fini, per “investimento netto” si intende la quota del costo complessivo dei beni agevolabili eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.

Nello specifico:

  • l’investimento lordo ammissibile all'agevolazione è pari, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, al costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie agevolabili;

  • l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta (ad esclusione di quelli dedotti in applicazione dei c.d. “super-ammortamenti”) relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento (per medesimi beni devono intendersi quei beni appartenenti ad una delle categorie richiamate dalla norma);

  • nel calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato, che, pertanto, non devono essere sottratti dall’im­porto complessivo dell’investimento lordo.

Il credito d’imposta non spetta:

  • alle imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine;

  • Ai soggetti che operano nei seguenti settori: industria – siderurgica - carbonifera- fibre sintetiche - trasporti e relative infrastrutture - costruzione navale- produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche - creditizio, finanziario e assicurativo.

  • non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 30.6.2016 e fino al 31.12.2019, esclusivamente in via telematica. L’Agenzia delle Entrate, verificherà la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contri­buente sotto la propria responsabilità. In esito ai predetti controlli, qualora non sussistano motivi ostativi, l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 codice tributo “68690”, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. In caso di utilizzo del credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato, invece qualora si utilizza in compensazione di un credito d’imposta inesistente, si applica la san­zio­ne dal 100% al 200% della misura del credito stesso, senza possibilità di applicare la defi­nizione agevolata.

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