PACE FISCALE SALDO E STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI LEGGE
Il decreto pace fiscale ( Legge 30 dicembre 2018, n.145), ha introdotto la possibilità per i contribuenti di aderire ad una nuova definizione agevolata chiamata rottamazione ter dei debiti affidati all’Agente della riscossione (ex Equitalia).
La legge di bilancio 2019, consentirà ai contribuenti che hanno debiti fiscali e contributivi con il Fisco rientranti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, di regolarizzare la propria posizione estinguendo il debito in forma ridotta.
Non possono accedere tutti a questa “agevolazione” ma soltanto i contribuente che si trovano in “comprovata difficoltà economica, presentando un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a :
16% del debito per Isee entro 8.500 euro;
20% del debito per Isee compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
35% del debito per Isee tra 12.500 e 20.000;
Oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.
I debiti rientranti nella rottamazione e affidati all'agente delle riscossioni e derivanti da: omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni; omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.
L'agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello o SA–ST, dove “SA–ST” indica “saldo e stralcio”, riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge.
La domanda dovrà essere presentata attraverso il “modello SA-ST”, devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato, dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:
• volontà, tramite la barratura dell’apposita casella, di definire tutti i carichi ovvero soltanto alcuni di essi; in quest’ultimo caso va altresì riportato: il numero della cartella / avviso (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell’INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata; il carico (con indicazione del relativo numero identificativo), qualora il soggetto intenda aderire solo per alcuni debiti contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione; • attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica barrando alternativamente la casella relativa alla: dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con la segnalazione del valore dell’ISEE entro il 30 aprile 2019 direttamente allo sportello dell’Agenzia Entrate – Riscossione oppure tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.
L’Agenzia delle Entrate-Rottamazione comunicherà al richiedente entro il 31 ottobre 2019 l’esito della domanda e l’ammontare della somma da versare che potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in cinque rate, alle quali sarà applicato un interesse del 2% annuo, con le seguenti scadenze:
35% del dovuto al 30 novembre 2019;
20% al 31 marzo 2020;
15% al 31 luglio 2020;
15% al 31 marzo 2021;
15% al 31 luglio 2021.
Qualora si manifestino fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo. In caso di irregolarità e/o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati. Se il debitore non fornisce tale documentazione o in caso di irregolarità e/o omissioni costituenti falsità, la definizione in esame non produce effetti. P & I