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Cartella di pagamento…. guida all’impugnazione


La cartella esattoriale, è lo strumento del quale si avvale la Pubblica Amministrazione per recuperare i crediti vantati a vario titolo nei confronti dei contribuenti. L’Ente Creditore, ha l’onere di rispettare un iter preciso per la notifica altrimenti la cartella di pagamento può essere impugnata, non solo ovviamente nel caso in cui essa sia viziata nella sostanza, ma anche nel caso in cui essa sia viziata nella forma. Tale procedura costituisce una garanzia fondamentale per il contribuente, ed il mancato rispetto rende la cartella annullabile.

Iniziamo con l’iter della consegna della cartella esattoriale:

  • Il postino, qualora doveste essere assenti nel momento in cui l’avviso di giacenza vi viene notificato, dovrà affiggerlo alla porta d’ingresso della vostra abitazione, diversamente dovrà essere immesso nella cassetta postale della vostra abitazione oppure in quella del vostro ufficio o della vostra azienda, altrimenti la cartella è annullabile per vizio di notifica, anche se la successiva ingiunzione viene notificata regolarmente.

  • Anche l’ufficiale giudiziario, in caso di vostra assenza dovrà seguire una procedura specifica, all'esito della quale la notifica si considererà ugualmente completata, pur in vostra assenza. Egli dovrà depositare la raccomandata a voi indirizzata presso la Casa Comunale e darvi successivo avviso della giacenza spedendovi una raccomandata con avviso di ricevimento.

La legge, impone una serie di comunicazioni che l’atto deve elencare in modo esaustivo (per esempio: i termini entro cui far ricorso, ecc.).

I termini entro i quali si può impugnare una cartella, normalmente decorrono dalla data in cui la cartella vi viene notificata, ma ci sono diverse casistiche a cui fare attenzione, per farvi un esempio:se avete ricevuto una cartella che si riferisce a sanzioni per violazioni del codice della strada, è non avete mai ricevuto il verbale che ha prodotto la cartella, avrete trenta giorni per impugnarla dinanzi al Giudice di Pace del luogo della violazione;

Qualora il motivo dell’impugnazione fosse qualche vizio formale della cartella stessa, esempio mancanza di firma della cartella avrete venti giorni di tempo per impugnarla dinanzi al Tribunale quale Giudice dell’esecuzione;

Se la cartella si riferisce, a contributi previdenziali Inps o Inail, e l’iscrizione a ruolo dell’importo va al di là dei termini di decadenza previsti dalla legge, avrete quaranta giorni di tempo per impugnarla dinanzi al Tribunale del lavoro del luogo di residenza, i tempi si accorciano solo se eccepire vizi formali relativi alla cartella solo venti giorni.

Invece se la cartella si riferisce a tasse o tributi statali o comunali, avrete solo sessanta giorni di tempo per impugnarla qualunque sia il vizio e dovrete farlo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’Ente creditore.

Qui si seguito vi riporto, esplicando alcuni esempi ed evidenziandovi alcune casistiche ciò che farebbe annullare la cartella, iniziamo con controllare sempre il plico che l’ente creditore vi invia a casa, deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter comprendere la pretesa tributaria:

  • Qualora la cartella dovesse pervenire al vostro indirizzo priva di qualche pagina, essa è oggetto di opposizione. La cartella di pagamento deve obbligatoriamente contenere una dettagliata indicazione delle modalità con cui gli interessi sono stati calcolati e dei relativi tassi, in mancanza, la cartella che vi è stata recapitata è interamente annullabile. Nel dettaglio degli addebiti che costituisce una delle pagine che compongono la cartella, dovrete trovare anche il dettaglio del calcolo degli interessi che vi vengono richiesti in pagamento e degli specifici tassi applicati. Corte di Cassazione con sentenza n.4516 del 2012.

  • È annullabile la notifica della cartella esattoriale inviata dall’ente creditore se la relazione di notifica è apposta, anziché in calce (cioè alla fine del plico), sul frontespizio dell’atto. Sentenza della Corte di cassazione n. 6749/2007 e n. 6750/2007.

  • Inoltre è annullabile la cartella che non contenga alcuni o nessuno dei seguenti elementi:

  • La causale delle somme pretese dal fisco;

  • -L'intimazione al pagamento della cifra risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata;

  • L’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;

  • Il numero identificativo della cartella;

  • L’ente titolare del credito per il quale si sta agendo (per es. Inps, Comune, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, ecc.);

  • La specie del ruolo;

  • Generalità del debitore (per es. codice fiscale, dati anagrafici, ecc.);

  • L’anno o il periodo di riferimento del credito;

  • L’importo di ogni articolo di ruolo;

  • Il totale degli importi iscritti a ruolo;

  • Il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo e la cadenza di ciascuna di esse;

  • L’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo. Qualora l’iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto notificato in precedenza, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica oppure l’atto stesso va allegato;

  • L’avviso che, in caso di mancato pagamento, l’agente della riscossione potrà procedere ad acquisire, in via stragiudiziale, i dati relativi a eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di terzi, al fine dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione;

  • L’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nonché di quello di emissione e notifica della cartella stessa.

In definitiva come lo Stato pretende dal contribuente precisione e puntualità nei pagamenti dovuti dal contribuente, altrettanto lo Stato medesimo deve essere puntuale e corretto con il contribuente.

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