LEGGE FALLIMENTARE…..DISCIPLINA IN CONTINUA EVOLUZIONE
In materia di Legge Fallimentare, vi sono da rilevare delle continue modifiche da parte del legislatore che, volendo andare a passo dell’evoluzione dell’apparato finanziario e aziendale del nostro Paese, intende comunque favorire tutte quelle realtà economiche di natura privata che, in un determinato ciclo finanziario, possano andare in “sofferenza”, a tal punto da rischiare di dover cessare la propria esistenza dal mercato.
Con questa dovuta premessa, ecco che si va ad inserire la recente legge 155/2017 pubblicata in G.U. il 30 ottobre u.s., la quale, delegando il Governo a provvedere entro 12 mesi dalla sua pubblicazione, intende riformare i principi e gli istituti di gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza.
I punti più importanti che intende toccare la riforma su citata, sono i seguenti:
-Introduzione di una procedura di “liquidazione giudiziale dei beni” che di fatto potrà sostituire il fallimento, tale procedura sarà composta da una fase preventiva e da una fase stra-giudiziaria, grazie alla quale l’imprenditore potrà richiedere l’ausilio di un organo pubblico, con cui analizzare le proprie criticità di crisi aziendale e soprattutto poter raggiungere un punto d’intesa con i propri creditori;
-Il modello processuale sarà destinato a tutti i tipi di debitori, fatta eccezione per gli enti pubblici;
-Vi sarà l’integrazione della disciplina del concordato con continuità dell’attività aziendale, la quale azienda però dovrà corrispondere almeno il 20% dell’ammontare totale dei creditori chirografari ai creditori medesimi;
-Vengono ridotti i tempi e i costi delle procedure concorsuali
-Viene modificata la regolamentazione degli accordi in merito alla ristrutturazione dei debiti, nel senso che gli accordi stessi verranno considerati meritevoli qualora aderiscano anche meno del 60% dei creditori, a condizione che vi siano le condizioni prescritte
-Vengono modificati i requisiti inerenti alle dimensioni delle Srl, in merito all’obbligo per le stesse di dotarsi, internamente, di un organo di controllo
-Viene estesa la competenza dei Tribunali delle Imprese sulle procedure di maggiori dimensioni, mentre le residue procedure saranno destinate ad un numero più ristretto di Tribunali.