BILANCIO "PERDITA D’ESERCIZIO" ED ORA CHE SI FA?
La grave situazione della crisi economica in cui ci troviamo, rende frequente per le società la chiusura del bilancio in perdita. La domanda è sempre la stessa, come ci si deve comportare? I comportamenti da adottare dipendono dall'ammontare della perdita e dal suo impatto sul capitale sociale.
Per le società di capitali, l’approvazione di un bilancio in perdita impone alcuni adempimenti particolari,
Se a seguito dell’emersione di perdite d’esercizio, il capitale diminuisce di oltre un terzo, secondo il codice civile gli amministratori devono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. In tale sede, sui soci non grava l’obbligo di procedere alla copertura della perdita, ma hanno la possibilità di rinviare la decisione all'esercizio successivo. In questo caso gli amministratori devono convocare i soci in assemblea per deliberare i provvedimenti necessari.Otto giorni prima della data di convocazione, presso la sede della società, deve essere depositata la relazione sulla situazione patrimoniale che include osservazioni e commenti dell’organo di controllo. Così come stabilito dall’OIC 30, questa relazione deve illustrare le cause che hanno portato a rilevare la perdita e la sua natura (operativa, economica e finanziaria), nonché definire, attraverso piani e budget, le previsioni sulla continuità aziendale. Se entro l’anno successivo questa perdita non viene ridotta a meno di 1/3, l’assemblea che approverà il bilancio dovrà ridurre il capitale sociale per le perdite accertate. L’assemblea dei soci dovrà decidere :
- se ristabilire il valore del capitale sociale con versamenti;
- procedere con la trasformazione della società in altra forma giuridica se il capitale ridotto risulta inferiore al minimo.
In quest’ultimo caso si rileverà una riserva di riduzione del capitale sociale che accoglierà l’eventuale differenza fra la riduzione e la perdita così coperta ovvero la riduzione del capitale non distribuita ai soci.
Se la perdita è inferiore a 1/3 del capitale, in questo caso si parla di riduzione facoltativa. L’assemblea dei soci può decidere di ridurre immediatamente il capitale sociale, di riportare a nuovo la perdita oppure definire la relativa copertura. In quest’ultimo caso, posso essere utilizzati:
versamenti in conto capitale effettuati in precedenza;
versamenti a copertura perdite cioè una riserva di capitale costituita, di norma, dopo aver rilevato una perdita;
versamenti a fondo perduto per cui non vi è l’obbligo di rimborso;
rinuncia da parte dei soci ad eventuali crediti vantati verso la società trasformando così il finanziamento in vero e proprio apporto di capitale.
Inoltre per la copertura della perdita si possono utilizzare le riserve tenendo conto della c.d. "gerarchia delle riserve", dapprima si ricorre alle riserve più disponibili sino ad arrivare alle riserve meno disponibili:
1. riserve facoltative e straordinarie;
2. riserve statutarie;
3. riserva da rivalutazione;
4. versamento in conto capitale da parte dei soci;
5. riserva legale;
6. (da ultimo) capitale sociale.
Da non dimenticare che, come disposto dall'articolo 2433 c.c. comma 3, non possono essere distribuiti utili fino a che il capitale sociale non sarà integrato o ridotto in misura corrispondente alla perdita.