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REATO DI BANCAROTTA PATRIMONIALE PREFALLIMENTARE, COME COLLOLARLO...........

La bancarotta è un tipico reato fallimentare, consistente in una attività di dissimulazione delle proprie disponibilità economiche reali, oppure ad una attività di destabilizzazione del proprio patrimonio, diretta a realizzare un'insolvenza, anche apparente, nei confronti dei creditori.

Per quanto qui di interesse, con il termine bancarotta prefallimentare ci si riferisce alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale posta in essere prima della dichiarazione di fallimento (art. 216. co 1 L. fall.).

Una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione Penale V Sezione n. 17819 del 7 Aprile 2017, specifica che questa fattispecie di reato rientra nel c.d. “reato di pericolo”: nel senso che l’atto di distruzione patrimoniale deve risultare come atto idoneo a porre in pericolo il patrimonio della società, relativamente all'interesse dei creditori e, cosa importante, deve permanere fino all'apertura del fallimento.

La problematica, rispetto alla classificazione ed alla relativa contestazione di questo tipo di reato, si pone nel momento in cui non vi sia vicinanza nel tempo, tra le azioni del soggetto titolare della società e la successiva apertura della procedura fallimentare.

In altri parole, non potrebbe mai essere accettabile la contestazione del reato nei confronti dell’imprenditore nei termini della c.d. responsabilità oggettiva. Quindi sarà necessario prendere in considerazione esclusivamente quegli atti idonei a diminuire in maniera rilevante il patrimonio in una fase che si potrebbe definire di pre-insolvenza, ovvero a ridosso di una situazione di insolvenza, per la quale, senza necessità di ulteriori apprezzamenti dell’operatore di diritto e più specificamente del Giudice, si riescono a collocare le azioni del soggetto, imprenditore, come dei tentativi “disperati” allo scopo di sgretolare il patrimonio societario, che solo in una fase successiva sarà oggetto di “aggressione” da parte dei creditori, per l’esercizio del loro diritto.

In definitiva quindi il c.d. “pericolo” che deve sussistere per potersi rilevare la fattispecie di bancarotta prefallimentare, non potrà che definirsi come quell'atto idoneo al depauperamento del patrimonio che, senza dubbio alcuno, sia posto in essere per danneggiare la futura garanzia dei creditori in caso di apertura del fallimento. Per questo motivo, per poter meglio comprendere la commissione o meno di tale reato, si dovrà prendere in considerazione gli elementi oggettivi del reato, che certamente devono basarsi su elementi prognostici, ovvero: la condizione economica della società, il suo stato di salute finanziaria, tenendo sempre presente che un eventuale stato di crisi deve permanere fino all'epoca immediatamente precedente all'apertura della procedura fallimentare e successivamente compiere un analisi sull'elemento soggettivo, ovvero la valutazione dei comportamenti del soggetto imprenditore eventualmente interessato, con i propri atti a danneggiare i potenziali creditori.

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